- Sistemazione viabilità rurale;
- Regolamento di Polizia Rurale - aspetti riguardanti la viabilità;
- Varie ed eventuali.
Tutta la popolazione è invitata a partecipare.
Per non farmi trovare impreparato, mi sono letto il Regolamento di Polizia rurale (download). Da quanto apprendo, la manutenzione delle strade è interamente a carico dei proprietari dei fondi agricoli anche se il passaggio è pubblico, salvo dove diversamente indicato. Le strade vicinali, così si definiscono, sono normate fin dal 1918 da un decreto regio, che vi invito a leggere assieme a tutte le norme riguardanti questo tipo di strade (www.ermesagricoltura.it oppure versiliaoggi.wordpress.com). In questi articol si definiscono strade vicinali ad uso privato e strade vicinali ad uso pubblico. Non ho ben capito a quali di queste strade il Regolamento di Polizia Rurale si riferisca. Se si riferisce alle strade vicinali ad uso pubblico, dai link precedenti ricevo un altro tipo di informazione infatti
L’art.14 della L.12 febbraio 1958, n.126, prevede per le strade vicinali ad uso pubblico la costituzione obbligatoria dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica.
La procedura per la costituzione del Consorzio è dettagliata dall’art.2 d.lgt. n.1446/1918.
In base alla L.1 settembre 1918, n.1446 il Comune è tenuto a partecipare a queste spese in misura variabile da un quinto alla metà dell’importo secondo l’importanza della strada ed è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale nella misura del concorso.
In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del Consorzio provvede d’ufficio il Presidente della Giunta regionale, essendo la materia della viabilità trasferita alla competenza della Regione, a norma degli artt.2 del DPR 15.01.1972, n. 8 e 79 e 87 del DPR 24.07.1977 n.616.
Di seguito, invece, il capitolo 7 del Regolamento di Polizia Rurale dell'unine dei Comuni Cuore dello Stella (Pocenia, Rivignano, Teor) riguardante la viabilità:
VIABILITA’ RURALE
Art. 42 - Definizione di viabilità rurale
Viene definita viabilità rurale del territorio l’insieme delle strade comunali e vicinali catalogate nelle rispettive Tavole n. 2 di ogni Comune.
Ad ogni singola strada vicinale presente nella Tavola n. 2, corrisponde nello stradario comunale una scheda sulla quale sono riportati i dati metrici (lunghezza, larghezza media) e le caratteristiche dello strato rotabile (asfalto, inghiaiatura, ecc.)
Per il Comune di TEOR le strade vicinali sono state distinte in due categorie: vicinali primarie (colore blu) e vicinali secondarie (colore verde).
Art. 43 - Consistenza delle viabilità rurale
E’ fatto divieto di alterazione, chiusura o restringimento della sezione delle strade vicinali indicate nella Tavola n. 2 anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà. La larghezza delle strade vicinali, compresi i fossati laterali, dovrà rimanere uguale al valore contenuto nello stradario comunale. Non è consentita la chiusura dei fossati a bordo strada, anche se gli stessi appartengono in tutto o in parte al fondo frontista. In caso di occupazione abusiva o di chiusura del fossato di scolo, l’Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per le violazioni accertate.
Art. 44 - Strade vicinali e interpoderali: manutenzioni
E’ fatto obbligo ai frontisti proprietari o aventi diritto di strade vicinali di: - Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaiamento;
- Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque.
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.
Art. 45 - Diritto di passaggio
Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, ad eccezione dei mezzi non idonei alla circolazione, secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
Lungo le strade interpoderali (normalmente segnate nelle mappe catastali con doppio tratteggio) l’accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l’esercizio del diritto di passaggio, salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti e la presenza pregressa all’entrata in vigore del presente regolamento di ostacoli non removibili (costruzioni, alberature ecc.) non potrà essere inferiore a ml. 4.00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli (All. grafico 7/1).
Art. 46 - Occupazione delle strade
Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.
Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.
Art. 47 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.
Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione (vd. Allegato grafico 7/2):
- ad una distanza di ml 0.50 dal ciglio esterno del fosso, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- ad una distanza di ml. 1.00 dal ciglio strada in mancanza del fosso, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori delle sede stradale.
Sono comunque vietate durante le lavorazioni le manovre utilizzando la sede stradale e pertinenze.
Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire garantendo, come prescritto dall’art. 45, una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.00 (All. grafico 7/1).
Art. 48 - Pulizia delle strade
Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.
Art. 49 - Accessi e diramazioni
Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell’autorità competente.
E’ inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d’accesso.
Art. 50 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli. Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per la costruzione passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l’autorizzazione comunale è subordinata dall’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (Consorzio di Bonifica). La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.
Art. 51 - Piante arboree ai lati delle strade
Si osservano le norme di cui al D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento e successive modifiche ed integrazioni.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi o coltivazioni arboree lateralmente la strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a metri sei (vedasi allegato grafico n.7/4).
Per le strade vicinali e private si osservano le distanze di cui all’allegato n.7/3.
All’interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dallo strumento urbanistico vigente o, in difetto, quelle di cui all’art. 892 del Codice Civile.
Art. 52 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione
I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine, anche se in ottemperanza a quanto disposto dal presente Regolamento, sono tenuti a sfrondare i rami garantendo il libero passaggio di almeno ml. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale.
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