venerdì 28 novembre 2008

Richiesta per un sito web comunale completo e aggiornato

Mi sarebbe piaciuto partecipare al Consiglio Comunale svoltosi ieri sera nel Comune di Palazzolo dello Stella, ma purtroppo a metà consiglio avrei dovuto abbandonare la convocazione e portare a nanna i miei piccoli. Va beh, magari dal sito del PDPP, da dove ho "rubacchiato" qualche frase, saprò com'è andata. Chi mi conosce sa che, come uso dire, non sono "colorato", non sono iscritto ad alcun partito, credo che ci sia qualcosina (non di più :D ) di buono sia a destra, centro e sinistra ma non mi rispecchio in nessuno di loro. Ribadito questo, di seguito troverete il testo che ho intenzione di consegnare questa sera poco prima delle 20.00 ai Capigruppo delle due liste civiche.
Se avete consigli, aggiunte o quant'altro che ritenete vada modificato fatemelo sapere, grazie.

Buongiorno,
il sottoscritto Vincoletto Marco si rivolge a Lei Consigliere, per sottoporLe una situazione che ritengo opportuno affrontare il prima possibile.
È stata rinnovata da poco (13.11.2008) la grafica del sito ufficiale del Comune di Pocenia. Il nuovo CMS (Content management system, Sistema di gestione dei contenuti) offre una buona organizzazione delle informazioni, grazie sia alla nuova interfaccia grafica, sia alla funzione di ricerca e alla possibilità di essere informati sulle pubblicazione di nuove informazioni tramite gli RSS (Really Simple Syndication).
I problemi, che Le vado ad esporre, consistono nelle inesattezze di alcune informazioni presenti, come ad esempio i giorni di ricevimento del Sindaco e dell'Assessore Driusso Giacomo, la Partita IVA non è presente, lo statuto comunale non è presente, l'aggiornamento delle delibere di Giunta e di Consiglio risalgono al 27.06.2007 e sotto lo stemma dell'unione dei Comuni appaiano Rivignano - Pocenia - Torsa.
Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" sancisce dei diritti al "Cittadino digitale" ma purtroppo alcuni articoli (il n°3 e il n°54 che trova in fondo a tutto) sono in funzione del comma 1 bis che riporto qui di seguito:
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
Personalmente lo interpreto come "volontà" piuttosto che come un "limite". Se visita il sito web del Comune di Precenicco troverà di tutto di più, dagli avvisi di carattere generale ai verbali di Consiglio.
Le chiedo pertanto di chiarire con l'Amministrazione attuale qual'è la "volontà" a correggere in tempi rapidi gli errori, le inesattezze e le lacune presenti sul sito comunale. Impegni il Sindaco o l'amministrazione a far pubblicare tempestivamente ed integralmente nel sito del Comune, nell’ottica di perseguire criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione ed economicità, le convocazioni del consiglio, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa dei Consiglieri assicurando l'informazione sull'attività e garantendo la piena trasparenza dell'azione amministrativa, basilare per la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune.
Se condivide quanto Le ho esposto, Le chiedo di far sua questa richiesta e di far si che venga inserita all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale.

Cordiali saluti
Vincoletto Marco

3. Diritto all'uso delle tecnologie.
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia
normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei espressamente previsti dall’ordinamento.

3 commenti:

  1. Io e mio marito siamo stati molto contenti di essere venuti, e abbiamo preaticamente già reclutato una coppia di amici per la prossima volta. Io, come ti ho anticipato, farò le mie verifiche su alcuni punti...

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  2. Ciao Marco,
    credo che la tua sia una buona iniziativa (io stesso ne avevo parlato a qualche consigliere di Pocenia) ... vediamo cosa succede.
    Sul consiglio comunale a Palazzolo è andata .... così così.
    Presto faremo un resoconto sul blog.
    Mandi
    Lorenzo F.

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  3. Mi dispiace non essere venuto a filmarvi, forse la videocamera poteva esservi di aiuto.. A breve pubblicherò un video sintesi del consiglio di ieri.. Diciamo che è stato vivace... La mia richiesta è stata consegnata ad entrambi i capogruppo, aspetto il prossimo consiglio per sapere se sarà presentata nell'ordine del giorno. Mandi.

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